Attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante

Attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante

L'inquinamento atmosferico scarsamente rilevante è riferito alle emissioni prodotte dagli impianti e dalle attività definiti dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 272, com. 1 ed elencati alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del medesimo decreto.
Ne sono esempi:

  • laboratori odontotecnici
  • laboratori orafi
  • lavorazioni tessili
  • cucine e rosticcerie
  • panifici e affini
  • stirerie
  • esercizi in cui viene svolta attività estetica
  • parrucchieri ed estetisti
  • officine meccaniche
  • autolavaggi
  • serre, ecc.

Per questo tipo di emissioni il gestore deve comunicare al SUAP, prima o contestualmente all'avvio dell'attività o dell'impianto, di ricadere nell'elenco delle emissioni scarsamente rilevanti, in applicazione della Deliberazione della Giunta regionale 29/10/2001, n. 7/6631, del Decreto del dirigente dell'unità organizzativa 23/12/2011, n. 12772 e della Deliberazione della Giunta regionale 18/07/2012, n. 9/3780.

Se non viene effettuata la comunicazione il gestore incorrerà nelle sanzioni previste dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 279, com. 3.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:56.51