L'inquinamento atmosferico scarsamente rilevante è riferito alle emissioni prodotte dagli impianti e dalle attività definiti dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 272, com. 1 ed elencati alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del medesimo decreto.
Ne sono esempi laboratori odontotecnici, laboratori orafi, lavorazioni tessili, cucine e rosticcerie, panifici e affini, stirerie, esercizi in cui viene svolta attività estetica, parrucchieri, estetisti, officine meccaniche, autolavaggi, serre, ecc.
Per questo tipo di emissioni il gestore deve comunicare al SUAP, prima o contestualmente all'avvio dell'attività o dell'impianto, di ricadere nell'elenco delle emissioni scarsamente rilevanti, in applicazione della Deliberazione della Giunta regionale 29/10/2001, n. 7/6631, del Decreto del Dirigente dell'unità organizzativa 23/12/2011, n. 12772 e della Deliberazione della Giunta regionale 18/07/2012, n. 9/3780.
Se non viene effettuata la comunicazione il gestore incorrerà nelle sanzioni previste dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 279, com. 3.