Gli interventi per sostituire, modificare e ripristinare qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore sono compresi nell'attività di autoriparazione. È compresa anche l'installazione di impianti e componenti fissi sugli stessi veicoli e su complessi di veicoli a motore.
L'attività di autoriparazione può essere svolta:
- dal meccanico
- dall'elettrauto
- dal carrozziere
- dal gommista.
Per svolgere l’attività di autoriparatore è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti professionali (Legge 05/02/1992, n. 122, art. 7).
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Approfondimenti
Per esercitare le attività di autoriparazione l'impresa deve designare, per ogni unità locale sede di officina, un responsabile tecnico. Egli:
- deve soddisfare i requisiti soggettivi professionali (articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 14/12/2009, n. 558, art. 10)
- può essere un legale rappresentante, uno dei soci, il titolare dell'impresa individuale oppure una persona che abbia stipulato, col datore di lavoro, uno dei contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente.
Il responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore è un ispettore tecnico che esegue la revisione periodica di questi veicoli (Allegato I del Decreto del Dirigente di Struttura 25/05/2009, n. 5350).
L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico.
Se l'attività prevede attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero non superiore a 20 kg occorre presentare apposita documentazione relativa all'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272, com. 2). L'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera può essere sostituita dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).
Se l'attività prevede attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero superiore a 20 kg occorre presentare apposita documentazione relativa all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 269).
Relativamente alle attività che prevedono inquinamento atmosferico scarsamente rilevante occorre presentare apposita comunicazione (Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 272, com. 1).