Nuova modalità di compilazione delle pratiche telematiche!

A partire dalla settimana del 09/12/2024 abbiamo introdotto una nuova e innovativa modalità di compilazione delle pratiche telematiche, basata su “fasi di compilazione”, che consentirà di semplificare e migliorare significativamente la user experience.
Per presentare un'istanza telematica dovrai per prima cosa compilare e salvare il modulo principale. Una volta compilato, il portale ti guiderà in tutte le fasi necessarie per completare la presentazione della tua pratica come la compilazione di eventuali moduli secondari e il caricamento di documenti.
Per maggiori dettagli guarda il breve video di presentazione.

Messa in esercizio, messa a regime e invio analisi per autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera

Messa in esercizio, messa a regime e invio analisi per autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera

Una volta ottenuta l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, per l'avvio dell'operatività dell'impianto il gestore deve gestitre, in coordinamento con gli enti preposti al controllo, due fasi la messa in esercizio e la la messa a regime. 

Al termine della messa a regime, con periodicità definite all'interno dell'autorizzazione, il gestore deve inoltre programmare ed effettuare attività periodiche di controllo dell'impianto. Ad esempio, il gestore deve programmare controlli periodici con cadenza variabile (semestrale, annuale o biennale) attraverso attività di campionamento e analisi di laboratorio delle emissioni e trasmettere i risultati ottenuti agli enti preposti al controllo.

Approfondimenti

Messa in esercizio dell'impianto

La messa in esercizio equivale all’avvio dell’attività ed alla prima accensione dell’impianto. Durante la messa in esercizio, il gestore deve valutare la conformità dello stabilimento al progetto autorizzato e l’idoneità degli impianti realizzati. La messa in esercizio deve essere comunicata almeno 15 giorni prima (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 269, com. 6).

Messa a regime dell'impianto

Alla messa in esercizio segue la fase di messa a regime, durante la quale il gestore ha l’obbligo di verificare la rispondenza degli impianti all'autorizzazione attraverso analisi ai punti di emissione nelle condizioni di massimo esercizio. La data di messa a regime dell'impianto deve essere comunicata almeno dieci giorni prima.

Il gestore dell'impianto deve effettuare il rilevamento delle emissioni nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri indicati nell'autorizzazione.

Il gestore deve poi inoltrare i risultati delle analisi, entro i successivi 30 giorni.

Analisi annuali

Con periodicità annuale, a partire dalla data dell'autorizzazione, devono essere effettuati campionamenti analitici, per tutti i parametri indicati nell'autorizzazione. Il gestore deve trasmettere il primo controllo delle emissioni mentre i successivi controlli annuali devono essere allegati al registro dei consumi e delle operazioni di manutenzione e resi disponibili agli organismi preposti al controllo.

Puoi trovare questa pagina in

Aree tematiche: Imprese Lavoro
Io sono: Imprenditore

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:56.51