Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: variare l'attività

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: variare l'attività

Chi vuole subentrare nell'attività, modificare la ragione sociale, modificare la compagine sociale o cambiare i soggetti titolari dei requisiti professionali deve presentare SCIA.

Approfondimenti

Trasferimento in gestione dell'azienda o di un ramo di essa

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 25. Pertanto, una volta ricevuta la SCIA, il SUAP procederà con la reintestazione dell’autorizzazione e verificherà il possesso dei requisiti richiesti, oltre all'effettivo trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa.

Ciò comporta quindi che il subentrante eserciti effettivamente l’attività cedutagli in affitto e non una diversa, sia per prodotti che per settore merceologico: l'affitto d'azienda prevede infatti che il subentrante gestisca l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte (Circolare regionale 24/11/2014, n. 9).

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:56.51