Il rilascio dell'autorizzazione a svolgere la manifestazione è subordinato al nulla osta dell'ente proprietario della strada o area pubblica (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9, com. 2, "Nuovo codice della strada" e Legge regionale 05/01/2000, n. 1, art. 150-quater).
Il nulla osta si intende tacitamente acquisito se, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, l'ente proprietario non hadato il suo diniego (Regolamento regionale 27/03/2006, n. 6, art. 6, com. 4).
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:56.51