Un impianto di distribuzione carburante stradale o autostradale è un complesso commerciale unitario. È costituito da:
- una o più colonnine di erogazione di carburante per autotrazione
- i relativi serbatoi
- i servizi e le attività economiche accessorie e integrative.
Per svolgere l'attività di distributore di carburante pubblico è necessario ottenere l’apposita autorizzazione rilasciata dal SUAP come previsto dalla Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 85 e dalla Deliberazione della Giunta regionale 09/06/2017, n. 10/6698.
Per svolgere l'attività di distributore di carburante lungo le autostrade e i raccordi autostradali è necessario ottenere l’apposita concessione rilasciata dal SUAP come previsto dalla Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 85 e dalla Deliberazione della Giunta regionale 09/06/2017, n. 10/6698. La concessione ha validità di 18 anni ed è soggetta a rinnovo.
L'attività può essere esercitata dopo il rilascio dell'autorizzazione e dopo l'esito positivo del collaudo.
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti stabiliti dalla Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 93 e dalla Deliberazione della Giunta regionale 09/06/2017, n. 10/6698.
Per gli impianti lungo le autostrade e i raccordi autostradali è necessario soddisfare anche il requisito di capacità tecnico-organizzativa ed economica richiesto dalla Decreto Legge 26/10/1970, n. 745, art. 16.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Approfondimenti
Quando si presenta la documentazione occorre possedere tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per svolgere l'attività. Esempi di autorizzazioni in materia ambiantale sono...
Per gli scarichi idrici
Relativamente allo scarico in fognatura:
- per le acque reflue industriali occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- per le acque di prima pioggia, solo nei casi previsti dal Regolamento regionale 24/03/2006, n. 4, occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- per le acque reflue assimilate alle domestiche occorre possedere apposita attestazione
- per le acque reflue domestiche (servizi igienici) l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).
Relativamente allo scarico nei corsi d'acqua superficiali e negli strati superficiali del suolo e sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Per il rischio incendio
Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.
Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare l'apposito dizionario.
La Legge 04/08/2017, n. 124 prevede l’introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale ed autostradale, a cui i titolari dell’autorizzazione o concessione hanno l'obbligo di iscriversi entro il 24 agosto 2018.
L'iscrizione avviene tramite apposita piattaforma informatica. La pratica e i relativi allegati saranno automaticamente inoltrati al MiSE e resi successivamente interoperabili a Regione/Provincia autonoma, Comune, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e OCSIT per gli aspetti di competenza.
Se si somministrano alimenti e bevande occorre presentare SCIA per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni.