Organizzazione di manifestazioni fieristiche locali

Organizzazione di manifestazioni fieristiche locali

La fiera è una manifestazione caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati a commerciare su aree pubbliche. È organizzata in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività e avviene in giorni stabiliti e su aree, pubbliche o private, messe a disposizione dal Comune.

Le fiere generali non hanno limitazione merceologica, sono aperte al pubblico e hanno l’obiettivo di presentare ed eventualmente vendere, anche con consegna immediata, i beni e i servizi esposti.

Le fiere specializzate sono limitate a uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, sono riservate agli operatori professionali e hanno l’obiettivo di presentare e promuovere i beni e i servizi esposti. Si può contrattare solo su campione e il pubblico può accedervi in qualità di visitatore.

Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in base a quanto sono rappresentative dei settori economici della manifestazione, al programma e agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 123).

Per svolgere una manifestazione fieristica di rilevanza locale è necessario darne comunicazione al SUAP come previsto dall'articolo 124 della Legge regionale 02/02/2010, n. 6.

Approfondimenti

Non sono manifestazioni fieristiche

Non sono manifestazioni fieristiche:

  • le sagre, le feste, i mercati, ecc. organizzati sul suolo pubblico (per esempio quelli in vie cittadine o parchi) 
  • le manifestazioni svolte con l'ausilio di strutture generalmente usate per altro tipo di eventi (per esempio gazebo o tavolini) dove partecipano come espositori commercianti, ambulanti e non, hobbisti, scambisti, ecc.
Iscrizione di fiere nel calendario regionale

Per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre che si terranno nei Comuni lombardi, Regione Lombardia pubblica il calendario regionale delle fiere e delle sagre. L'iscrizione nel calendario è obbligatoria e deve avvenire entro un termine congruo stabilito dai Comuni, in ogni caso non oltre il 30 novembre di ogni anno.

Attività di approntamento o smantellamento

Se previsto, ai fini della tutela e della sicurezza dei lavoratori, per quanto riguarda le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, si applicano i dettami del Decreto ministeriale 22/07/2014.

Sono escluse le:

  • strutture allestitive che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 metri rispetto a un piano stabile
  • strutture allestitive biplanari che abbiano una superficihe della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m2
  • tendostrutture e opere temporaneestrutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8,50 metri di altezza a un piano stabile.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:56.51