Tutti gli strumenti utilizzati per la determinazione delle quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali devono essere sottoposti a verifica periodica entro 60 giorni dall'inizio del loro utilizzo e, successivamente, con la frequenza indicata dall'Allegato I del Decreto ministeriale 28/03/2000, n. 182.
Fanno eccezione i misuratori di gas, acqua ed elettrici, gli strumenti per misure lineari, le misure di capacità di vetro, terracotta e simili.
La verifica periodica consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità degli strumenti metrici per pesare (bilance, bilici, contapezzi, pese a ponte), per misurare (misuratori e contatori volumetrici) e l'integrità dei sigilli di garanzia.
La verifica periodica degli strumenti è effettuata:
- per gli strumenti di tipo "MID" e per gli strumenti per pesare esclusivamente da un laboratorio abilitato
- per gli strumenti diversi da quelli di tipo "MID" dalla Camera di Commercio o da un laboratorio abilitato.
I laboratori che effettuano la verifica periodica degli strumenti di misura devono offrire le garanzie di indipendenza previste dal Decreto ministeriale 10/12/2001, art. 2 e soddisfare i requisiti tecnico-operativi di cui al Decreto ministeriale 10/12/2001, art. 3.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Approfondimenti
La Camera di Commercio deve pubblicare sul suo sito istituzionale l'elenco dei laboratori idonei all'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura (Decreto ministeriale 10/12/2001, art. 4, com. 3).