Nuova modalità di compilazione delle pratiche telematiche!

A partire dalla settimana del 09/12/2024 abbiamo introdotto una nuova e innovativa modalità di compilazione delle pratiche telematiche, basata su “fasi di compilazione”, che consentirà di semplificare e migliorare significativamente la user experience.
Per presentare un'istanza telematica dovrai per prima cosa compilare e salvare il modulo principale. Una volta compilato, il portale ti guiderà in tutte le fasi necessarie per completare la presentazione della tua pratica come la compilazione di eventuali moduli secondari e il caricamento di documenti.
Per maggiori dettagli guarda il breve video di presentazione.

Vendite straordinarie (saldi, di fine stagione, promozionali, di liquidazione)

Vendite straordinarie (saldi, di fine stagione, promozionali, di liquidazione)

Le vendite straordinarie sono le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali nelle quali l'esercente offre i propri prodotti a condizioni favorevoli, reali ed effettive.

Vendite di fine stagione (saldi) 

Le vendite di fine stagione sono effettuate per vendere prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo. In genere si tratta di prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, sono comunque soggetti a un notevole deprezzamento.

Regione Lombardia ha stabilito che le date di decorrenza delle vendite di fine stagione sono:

  • per i saldi invernali, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania di ogni anno
  • per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio.

Per svolgere la vendita di fine stagione non occorre presentare alcuna comunicazione.

Vendite promozionali

Nelle vendite promozionali si applicano sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita di uno, più o tutti o prodotti della gamma merceologica per un periodo di tempo limitato.

Le vendite promozionali dei prodotti stagionali e di moda non possono essere effettuate nel periodo dei saldi e nei trenta giorni antecedenti. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene della persona e per l’igiene della casa non sono soggette a queste limitazioni (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 116).

Per svolgere la vendita promozionale non occorre presentare nessuna comunicazione.

Vendite di liquidazione

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al fine di esaurire tutte le proprie merci a seguito di:

  • cessazione dell'attività
  • trasferimento in gestione o cessione in proprietà d'azienda
  • trasferimento dell'azienda in altro locale
  • trasformazione o rinnovo dei locali.

Per svolgere la vendita di liquidazione occorre presentare la comunicazione almeno 15 giorni prima della data di inizio come previsto dalla Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 114.

Lo stesso articolo definisce inoltre le modalità operative per l'esercizio della vendita.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:56.51