Installazione di videogiochi o apparecchi per il gioco lecito: gestire apparecchi di cui al Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 7, let. a e b

Installazione di videogiochi o apparecchi per il gioco lecito: gestire apparecchi di cui al Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 7, let. a e b

Per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA per installazione di videogiochi o giochi leciti al SUAP come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 86 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241.

Non devono presentare SCIA coloro che possiedono l'autorizzazione o hanno già presentato SCIA ai sensi del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 86 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (ad esempio alberghi).

Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:56.51