Il Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 individua le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi. L'Allegato I riporta l'elenco delle attività e delle categorie di rischio, attribuite in funzione della gravità del rischio, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità:
- la categoria A comprende le attività soggette a regole tecniche di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità
- la categoria B comprende le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di specifiche regole tecniche di riferimento ma con un ridotto livello di complessità
- la categoria C comprende le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno di regole tecniche.
Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151, art. 4, com. 1, l'inizio dell'attività è soggetto a presentazione di segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) che produce gli stessi effetti dell'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI).
In base alla categoria di rischio sono previsti procedimenti differenziati:
- per le attività di categoria A non è previsto il parere di conformità e l'avvio è soggetto alla sola presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- per le attività di categoria B e C è obbligatoria l'approvazione preventiva del progetto e pertanto occorre attendere il parere favorevole dei Vigili del Fuoco per poter realizzare le opere. Per l'avvio dell'attività ad opera realizzata deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività.
Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, consulta l'apposito dizionario.
Tutte le istanze di competenza dei Vigili del Fuoco devono essere trasmesse al SUAP come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151, art. 10. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Approfondimenti
Ogni cinque anni il titolare delle attività di cui all'Allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 è tenuto ad inviare, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la domanda di rinnovo di conformità antincendio.
Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la richiesta di rinnovo deve essere inviata ogni dieci anni.
Se l'attività, soggetta ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151, presenta caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi, gli interessati possono presentare, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, domanda di deroga al rispetto della normativa antincendio.
La domanda di deroga può essere presentata anche dai titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.
I soggetti responsabili delle attività di cui all'Allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151, categorie B e C, possono richiedere, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.
I soggetti responsabili delle attività di cui all'Allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151, possono richiedere, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.