Per farmacia si intende una bottega nella quale si provvede alla preparazione di medicinali secondo ricetta medica e alla vendita di quelli prodotti dalle case farmaceutiche.
Per esercitare l'attività è necessario ottenere l’apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità sanitaria competente sul territorio. Occorre inoltre rispettare i criteri e le procedure stabilite dai provvedimenti dell'articolo Legge 02/04/1968, n. 475, art. 1.
Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. Se la popolazione eccede più del 50% di questo parametro, sarà aperta un’ulteriore farmacia.
Per ulteriori informazioni, rivolgiti all'autorità sanitaria competente sul territorio.
Approfondimenti
Gli orari di esercizio dell'attività sono definiti da apposite regolamentazioni. È possibile aprire la farmacia anche in orari diversi da quelli obbligatori, stabiliti dalle autorità competenti (Decreto legge 24/01/2012, n. 1, art. 11).
Se, oltre ai prodotti farmaceutici, alle specialità medicinali, ai dispositivi medici e ai presidi medici-chirurgici, si vogliono vendere i prodotti indicati nella tabella speciale dell'Allegato 9 del Decreto ministeriale 04/08/1988, n. 375 e nella tabella riservata ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio del Decreto ministeriale 17/09/1996, n. 561, art. 1 (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 25), l'attività è soggetta agli stessi adempimenti previsti per il commercio in esercizio di vicinat