Nuova modalità di compilazione delle pratiche telematiche!

A partire dalla settimana del 09/12/2024 abbiamo introdotto una nuova e innovativa modalità di compilazione delle pratiche telematiche, basata su “fasi di compilazione”, che consentirà di semplificare e migliorare significativamente la user experience.
Per presentare un'istanza telematica dovrai per prima cosa compilare e salvare il modulo principale. Una volta compilato, il portale ti guiderà in tutte le fasi necessarie per completare la presentazione della tua pratica come la compilazione di eventuali moduli secondari e il caricamento di documenti.
Per maggiori dettagli guarda il breve video di presentazione.

Somministrazione di alimenti e bevande (home restaurant o ristoranti casalinghi)

Somministrazione di alimenti e bevande (home restaurant o ristoranti casalinghi)

Gli home restaurant o ristoranti casalinghi sono attività in cui un privato organizza pranzi o cene nella propria abitazione in giorni dedicati e per poche persone, trattati come ospiti personali. Per partecipare è richiesta una prenotazione su un apposito sito web e, al termine del pasto, è previsto il pagamento del prezzo corrispondente.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Parere ministeriale 10/04/2015, n. 50481 e con Parere ministeriale 12/06/2013, n. 98416, ha chiarito che si tratta di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in quanto comporta il pagamento di un corrispettivo e i prodotti vengono preparati e serviti in locali attrezzati aperti alla clientela (anche se privati e coincidenti con il domicilio del cuoco).

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia, i requisiti morali e quelli professionali.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale. Se si somministrano alimenti e bevande, è necessario rispettare i criteri di sorvegliabilità come previsto dal Decreto ministeriale 17/12/1992, n. 564.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per esercitare l'attività è inoltre necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Approfondimenti

Disponibilità dei parcheggi

Se previsto dal Regolamento comunale, è necessario allegare certificazione o autocertificazione attestante la disponibilità di parcheggi (Deliberazione della Giunta regionale 23/01/2008, n. 8/6495)

Impatto acustico

L'attività svolta  deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico.

Non occorre presentare la valutazione di impatto acustico quando quando si rientra nelle casistiche individuate dalla Deliberazione della Giunta regionale 04/12/2017, n. 10/7477:

Caso 1

  1. orario del pubblico esercizio compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00
  2. assenza di impianti di diffusione sonora in esterno
  3. non viene effettuato DJ Set
  4. non viene effettuata musica dal vivo.

Caso 2

  1. strutturalmente non connesso con edifici con destinazione d’uso residenziale comprese le strutture socio sanitarie e assistenziali a carattere residenziale
  2. situato a più di 50 metri da edifici ad uso residenziale comprese le strutture socio sanitarie e assistenziali a carattere residenziale
  3. assenza di impianti di diffusione sonora in esterno
  4. non viene effettuato DJ Set
  5. non viene effettuata musica dal vivo.

Caso 3

  1. assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva (non computando i televisori nel calcolo) superiore a 100 watt RMS e assenza di subwoofer
  2. assenza di impianti di diffusione sonora in esterno
  3. non viene effettuato DJ Set
  4. non viene effettuata musica dal vivo
  5. assenza di impianti di trattamento dell’aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell'aria installato in ambiente esterno o di impianto centralizzato non ad uso esclusivo del pubblico esercizio
  6. assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con presenza al massimo di 12 posti a sedere e fruibile esclusivamente dalle ore 06.00 alle ore 24.00.     

Se l'attività rientra interamente in almento una delle tre casistiche è necessario autocertificare il rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune.

In caso contrario è necessario aver presentato o presentare congiuntamente valutazione previsione di impatto acustico.

Rischio incendio

Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.

Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare l'apposito dizionario.

Cittadini extracomunitari e dell'Unione Europea

I cittadini extracomunitari e dell’Unione Europea che esercitano l’attività devono possedere almeno uno dei seguenti titoli:

  • certificato di conoscenza della lingua italiana (Certificazione Italiano Generale - CELI di livello A2 Common European Framework)
  • attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta
  • attestato che dimostri di aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio nel settore alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Vendita d'asporto

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono vendere per asporto le bevande, i pasti che somministrano, i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. L'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme vigenti degli esercizi di vicinato (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 69, com. 14).

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:56.51