Il Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3 (come chiarito dalla Circolare regionale 05/08/2013, n. 19) dà la possibilità di non aderire all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) se l'attività è soggetta unicamente a:
- autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272)
- comunicazione o nulla osta previsti in materia di inquinamento acustico (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 4 e 6)
- comunicazioni in materia di rifiuti per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 215) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 216).
L'istanza deve essere richiesta esclusivamente in modalità telematica al SUAP, che provvede a trasmetterla all'autorità competente e ai soggetti competenti.
Approfondimenti
Richiesta di rilascio di un titolo abilitativo
Se l'attività svolta riguarda uno o più dei titoli abilitativi sopra elencati allora è obbligatorio richiedere l'AUA. L'AUA è facoltativa solo se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazione e/o ad autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera. In questo caso è possibile presentare apposita istanza (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).
Richiesta di rinnovo o modifica sostanziale di un titolo abilitativo
La Circolare regionale 05/08/2013, n. 19 e la Circolare ministeriale 07/11/2013, n. 49801 chiariscono che nei casi di rinnovo e di modifica sostanziale (variazione considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore perché può produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente):
- se l'attività svolta è soggetta a comunicazioni e al possesso di titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione o del primo titolo abilitativo di carattere autorizzatorio è obbligatorio richiedere l'AUA;
- se l'attività svolta è soggetta ad autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera e al possesso di titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, è sempre facoltà del gestore presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera. Per gli altri titoli abilitativi è obbligatoriorichiedere l'AUA;
- se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazioni, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione è facoltativo richiedere l'AUA. In questo caso è possibile presentare apposita istanza (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3);
- se l'attività svolta è soggetta unicamente ad autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera, alla scadenza o alla modifica sostanziale del titolo è facoltativo richiedere l'AUA. In questo caso è possibile presentare apposita istanza (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).
Quando è obbligatorio richiedere l'AUA, per semplificare il procedimento amministrativo la domanda deve riportare gli estremi di tutti i titoli ancora validi di cui il gestore è in possesso (siano essi comunicazioni, autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, titoli abilitativi di carattere autorizzatorio). Se le condizioni d’esercizio e le informazioni contenute in questi titoli non sono mutate, l'autorità competente farà riferimento alla documentazione già in proprio possesso. In questo caso, quindi, il gestore non deve presentare nuovamente tutta la documentazione, anzi basta autocertificare che le condizioni e i presupposti alla base di questi titoli non sono variati.
La Circolare regionale 05/08/2013, n. 19 chiarisce che le nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti di voltura (cambio di denominazione del soggetto titolare del titolo abilitativo) e di modifica non sostanziale (variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che può produrre effetti sull'ambiente). Pertanto questo tipo di istanze devono essere gestite secondo la disciplina prevista dalla normativa settoriale, quindi direttamente dalle Autorità Competenti (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 6, com. 1).