Il commercio su aree pubbliche in posteggio isolato è un'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande. Si svolge su un’area pubblica al di fuori dell’area mercatale disponibile del Comune tramite banco (manufatto aperto rimovibile al termine della giornata), trespolo (banco vendita articolato su più piani poggiato al suolo) o autonegozio (mezzo mobile).
Nell’ambito del settore alimentare o non alimentare sono determinate le tipologie merceologiche dei posteggi (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 28, com. 15).
Per svolgere l'attività è necessario ottenere l’apposita autorizzazione rilasciata dal Comune secondo i criteri e le procedure stabilite dalle norme regionali (pubblicazione del bando, esame delle domande pervenute, redazione graduatoria, assegnazione posteggi).
Per svolgere l'attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari (vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande), oltre ai requisiti morali, è necessario soddisfare i requisiti professionali.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Per svolgere l'attività è inoltre necessario possedere un veicolo attrezzato, auto frigo omologato per prodtti alimentari e rispettare le relative norme speciali per il commercio di determinati prodotti (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 26).
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Approfondimenti
L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita direttamente anche all'esercizio di commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 28). Il titolare dell'autorizzazione non può, però, esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è previsto che occupi posteggio (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 22).
La Regione Lombardia ha stabilito che ogni operatore di commercio su aree pubbliche deve possedere un documento contenente tutte le informazioni relative alle attività svolte e ai posteggi in concessione, chiamata carta d'esercizio (Deliberazione della Giunta regionale 25/11/2009, n. 8/10615, successivamente modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 13/01/2010, n. 8/11003).
Ogni operatore di commercio su aree pubbliche deve inoltre dichiarare di aver assolto gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente ottenendo l’attestazione (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 28).