Sono piccoli trattenimenti le attività dove l'esercente, oltre al pubblico esercizio, fornisce un diverso servizio di musica o di spettacolo.
L'autorizzazione ottenuta e la SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande permettono di installare e utilizzare (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 74):
- apparecchi radiotelevisivi
- impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini
- giochi previsti dalle normative vigenti.
Non è più necessario ottenere licenza di pubblica sicurezza per i piccoli trattenimenti e gli spettacoli di qualsiasi specie che si svolgono, anche temporaneamente, nei pubblici esercizi (il Decreto Legge 09/02/2012, n. 5, art. 13 ha infatti abrogato il Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 124).
Lo svolgimento di piccoli trattenimenti presso pubblici esercizi è, quindi, liberalizzato e non necessita di nessuna comunicazione preventiva al SUAP. Tutto ciò è valido solo se:
- sono rispettati i limiti acustici prestabiliti dal Regolamento comunale e dalla normativa vigente
- il trattenimento non è un pubblico spettacolo che necessita di licenza di pubblica sicurezza come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 68 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
Approfondimenti
La licenza di pubblica sicurezza o la SCIA non è necessaria quando:
- l'ingresso è libero e gratuito
- l'attività di trattenimento è complementare a quella prevalente di somministrazione
- mancano spazi espressamente destinati ad attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.)
- gli avvenimenti di spettacolo non sono pubblicizzati
- il prezzo delle consumazioni non è aumentato rispetto ai prezzi normalmente applicati
Se l'attività occupa suolo pubblico è necessario richiedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
Se si utilizza un palco o una pedana è necessario presentare anche il certificato di collaudo e corretto montaggio del palco/pedana (Decreto ministeriale 19/08/1996).
Se sono previste un massimo di 200 persone è necessario presentare relazione tecnica redatta e firmata da professionista competente che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche definite dalla normativa vigente.
Se si presenta domanda di autorizzazione per svolgere la manifestazione e sono previste oltre 200 persone è necessario aver ottenuto o richiedere congiuntamente anche licenza di agibilità (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 80 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"). La licenza sarà rilasciata dalla commissione per la vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente non occorre una nuova verifica, se in data non anteriore a due anni la commissione ha già rilasciato la licenza di agibilità (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 141). Fa eccezione il caso in cui la natura dei luoghi degli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.
L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, quindi può essere necessario richiedere anche l'emissione di un'autorizzazione per attività in deroga alle emissioni sonore (per piccoli trattenimenti temporanei) o presentare valutazione previsione di impatto acustico (per piccoli trattenimenti permanenti).
Se previsto, ai fini della tutela e della sicurezza dei lavoratori, relativamente alll'attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, si applicano i dettami del Decreto ministeriale 22/07/2014.
Sono escluse le attività:
- che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee
- di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a 2 metri rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture
- di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 metri nel caso di stativi e 8 metri nel caso di torri
- di montattio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dalla stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi sette metri.
La Deliberazione della Giunta regionale 07/10/2014, n. 10/2453 ha introdotto una serie di obblighi in materia di assistenza sanitaria a cui sono sottoposti gli organizzatori di eventi o manifestazioni programmate. In sintesi:
- gli organizzatori, utilizzando la Tabella di cui all'allegato A1 della Deliberazione, devono quantificare il livello di rischio relativo all'evento
- per gli eventi con rischio molto basso o basso dovranno comunicare all'AREU lo svolgimento dell'evento almeno 15 giorni prima del suo inizio. Per quelli con rischio moderato o elevato la comunicazione dovrà avvenire almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento e dovrà essere trasmesso il piano di soccorso sanitario (da redigere con l'assistenza di un'associazione di soccorso sanitario scelta dall'organizzatore). Per quelli con rischio molto elevato la comunicazione dovrà avvenire almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'evento e il piano di soccorso sanitario dovrà essere preventivamente validato dall'AREU.
Per ulteriori informazioni e consultare la modulistica prevista consulta il sito di AREU.