Nuova modalità di compilazione delle pratiche telematiche!

A partire dalla settimana del 09/12/2024 abbiamo introdotto una nuova e innovativa modalità di compilazione delle pratiche telematiche, basata su “fasi di compilazione”, che consentirà di semplificare e migliorare significativamente la user experience.
Per presentare un'istanza telematica dovrai per prima cosa compilare e salvare il modulo principale. Una volta compilato, il portale ti guiderà in tutte le fasi necessarie per completare la presentazione della tua pratica come la compilazione di eventuali moduli secondari e il caricamento di documenti.
Per maggiori dettagli guarda il breve video di presentazione.

Parafarmacie

Parafarmacie

La parafarmacia è un punto vendita simile alla farmacia. Può dispensare farmaci senza l'obbligo di presentare la ricetta medica e al suo interno devono essere obbligatoriamente presenti uno o più farmacisti. La parafarmacia può vendere (Decreto Legge 04/07/2006, n. 223, art. 5):

  • farmaci da banco
  • integratori alimentari
  • prodotti erboristici (fitomedicine, fitofarmaci, farmaci omeopatici, farmaci veterinari)
  • prodotti cosmetici
  • articoli sanitari e per l’alimentazione
  • prodotti per l'infanzia e per l'igiene.

Un reparto dedicato alla vendita di questi prodotti può essere attivato all’interno di un esercizio di vicinato, di una media struttura di vendita o di una grande struttura di vendita.

Requisiti soggettivi

La vendita all'interno del reparto deve essere effettuata da uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine (Decreto legge 04/07/2006, n. 223, art. 5).

Requisiti oggettivi

Il reparto dedicato alla vendita deve (Legge 16/11/2001, n. 405):

  • avere una superficie idonea e funzionale al servizio
  • essere separato dalla restante parte dell’esercizio commerciale tramite parete o vetrata
  • risultare inaccessibile quando il farmacista è assente
  • essere dotato di apposito registratore fiscale, installazioni e attrezzature idonee per garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei farmaci da banco, di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica. 

Il magazzino di medicinali è di norma contiguo al reparto di vendita. Il magazzino deve rispondere ai principi e alle linee guida di buona pratica di distribuzione dei medicinali (Decreto ministeriale 06/07/1999). Il magazzino di stoccaggio esterno al locale commerciale deve essere conforme alle disposizioni del Decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, art. 108.

Approfondimenti

Elenco farmaci vendibili

L'elenco dei farmaci vendibili (Legge 24/12/1993, n. 537, art. 8, com. 10, let. c) è pubblicato all'Allegato A del Decreto ministeriale 15/11/2012.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:56.51