Una volta ottenuta l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, per l'avvio dell'operatività dell'impianto il gestore deve gestitre, in coordinamento con gli enti preposti al controllo, due fasi la messa in esercizio e la la messa a regime.
Al termine della messa a regime, con periodicità definite all'interno dell'autorizzazione, il gestore deve inoltre programmare ed effettuare attività periodiche di controllo dell'impianto. Ad esempio, il gestore deve programmare controlli periodici con cadenza variabile (semestrale, annuale o biennale) attraverso attività di campionamento e analisi di laboratorio delle emissioni e trasmettere i risultati ottenuti agli enti preposti al controllo.
Approfondimenti
La messa in esercizio equivale all’avvio dell’attività ed alla prima accensione dell’impianto. Durante la messa in esercizio, il gestore deve valutare la conformità dello stabilimento al progetto autorizzato e l’idoneità degli impianti realizzati. La messa in esercizio deve essere comunicata almeno 15 giorni prima (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 269, com. 6).
Alla messa in esercizio segue la fase di messa a regime, durante la quale il gestore ha l’obbligo di verificare la rispondenza degli impianti all'autorizzazione attraverso analisi ai punti di emissione nelle condizioni di massimo esercizio. La data di messa a regime dell'impianto deve essere comunicata almeno dieci giorni prima.
Il gestore dell'impianto deve effettuare il rilevamento delle emissioni nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri indicati nell'autorizzazione.
Il gestore deve poi inoltrare i risultati delle analisi, entro i successivi 30 giorni.
Con periodicità annuale, a partire dalla data dell'autorizzazione, devono essere effettuati campionamenti analitici, per tutti i parametri indicati nell'autorizzazione. Il gestore deve trasmettere il primo controllo delle emissioni mentre i successivi controlli annuali devono essere allegati al registro dei consumi e delle operazioni di manutenzione e resi disponibili agli organismi preposti al controllo.