Vendite straordinarie (saldi, di fine stagione, promozionali, di liquidazione)

Vendite straordinarie (saldi, di fine stagione, promozionali, di liquidazione)

Le vendite straordinarie sono le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali nelle quali l'esercente offre i propri prodotti a condizioni favorevoli, reali ed effettive.

Vendite di fine stagione (saldi) 

Le vendite di fine stagione sono effettuate per vendere prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo. In genere si tratta di prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, sono comunque soggetti a un notevole deprezzamento.

Regione Lombardia ha stabilito che le date di decorrenza delle vendite di fine stagione sono:

  • per i saldi invernali, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania di ogni anno
  • per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio.

Per svolgere la vendita di fine stagione non occorre presentare alcuna comunicazione.

Vendite promozionali

Nelle vendite promozionali si applicano sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita di uno, più o tutti o prodotti della gamma merceologica per un periodo di tempo limitato.

Le vendite promozionali dei prodotti stagionali e di moda non possono essere effettuate nel periodo dei saldi e nei trenta giorni antecedenti. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene della persona e per l’igiene della casa non sono soggette a queste limitazioni (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 116).

Per svolgere la vendita promozionale non occorre presentare nessuna comunicazione.

Vendite di liquidazione

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al fine di esaurire tutte le proprie merci a seguito di:

  • cessazione dell'attività
  • trasferimento in gestione o cessione in proprietà d'azienda
  • trasferimento dell'azienda in altro locale
  • trasformazione o rinnovo dei locali.

Per svolgere la vendita di liquidazione occorre presentare la comunicazione almeno 15 giorni prima della data di inizio come previsto dalla Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 114.

Lo stesso articolo definisce inoltre le modalità operative per l'esercizio della vendita.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:56.51