Ai sensi del Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, art. 71, com. 6, se si vuole svolgere l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande si deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Ai sensi della Circolare regionale 10/03/2011, n. 01.2011.2774, inoltre, la pregressa iscrizione al REC quale requisito di accesso all'attività commerciale, ancorché non più prevista dalla Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, si ritiene debba, comunque, essere considerata in quanto restano validi presupposti che hanno permesso l'iscrizione.
Chi deve possederli?
In caso di società, associazioni e organismi collettivi:
- legale rappresentante oppure persona preposta all'attività commerciale.
In caso di impresa individuale:
- titolare oppure persona preposta all'attività commerciale.
Ulteriori chiarimenti e pareri ministeriali
Il Ministero dello Sviluppo economico ha emesso Parere ministeriale 28/02/2012, n. 51281 in merito ai livelli professionali previsti dai contratti collettivi nazionali del commercio e del turismo e pubblici esercizi. All'interno del parere, vengono definiti in dettaglio quali siano i livelli professionali ritenuti idonei per il possesso dei requisiti professionali.
Se sei interessato è possibile consultare ulteriori pareri ministeriali sul tema.