Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede che per svolgere specifiche attività si debbano possedere requisiti di moralità adeguati.
Ai sensi del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 11 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia devono essere negate:
- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione
- a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Ai sensi del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 92, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 89) non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
Ai sensi del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 131, le autorizzazioni di polizia previste in questo titolo non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi.