Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.
Le fiere generali non hanno limitazione merceologica, sono aperte al pubblico e hanno l’obiettivo di presentare ed eventualmente vendere, anche con consegna immediata, i beni e i servizi esposti.
Le fiere specializzate sono limitate a uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, sono riservate agli operatori professionali e hanno l’obiettivo di presentare e promuovere i beni e i servizi esposti. Si può contrattare solo su campione e il pubblico può accedervi in qualità di visitatore.
Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in base (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 123):
- a quanto sono rappresentative dei settori economici della manifestazione
- al programma e agli scopi dell'iniziativa
- alla provenienza degli espositori e dei visitatori.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Approfondimenti
Non sono manifestazioni fieristiche:
- le sagre, le feste, i mercati, ecc. organizzati sul suolo pubblico (in vie cittadine o parchi)
- le manifestazioni svolte con l'ausilio di strutture generalmente usate per altro tipo di eventi (gazebo o tavolini) dove partecipano come espositori commercianti, ambulanti e non, hobbisti, scambisti, ecc.
Se previsto, ai fini della tutela e della sicurezza dei lavoratori, per quanto riguarda le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, si applicano i dettami del Decreto ministeriale 22/07/2014.
Sono escluse le:
- strutture allestitive che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 metri rispetto a un piano stabile
- strutture allestitive biplanari che abbiano una superficihe della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m2
- tendostrutture e opere temporaneestrutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8,50 metri di altezza a un piano stabile.
Regione Lombardia ha stabilito che ogni operatore di commercio su aree pubbliche deve possedere un documento contenente tutte le informazioni relative alle attività svolte e ai posteggi in concessione, chiamata carta d'esercizio (Deliberazione della Giunta regionale 25/11/2009, n. 8/10615, successivamente modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 13/01/2010, n. 8/11003).
Ogni operatore di commercio su aree pubbliche deve inoltre dichiarare di aver assolto gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente ottenendo l’attestazione (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 28)
Il Regolamento comunale o il bando pubblicato determinano le modalità di accesso alla manifestazione per i commercianti e i requisiti da rispettare per esercitare l'attività.
Nelle fiere che durano massimo due giorni, l’operatore è obbligato a essere presente per l'intera manifestazione. Nelle fiere che durano oltre due giorni, se l'operatore utilizza il posteggio meno di due terzi della durata di ogni singola edizione è ritenuto assente.