Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese che esercitano, anche on line, le attività di:
- produzione
- organizzazione
- intermediazione
- prenotazione
- vendita di biglietti di viaggi e soggiorni.
Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo deve essere affidata a un direttore tecnico iscritto nell'apposito registro regionale (articolo 63 e articolo 64 della Legge regionale 01/10/2015, n. 27, artt. 63 e 64).
Il direttore tecnico deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale. Se l’attività viene svolta on line non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Approfondimenti
La denominazione di un'agenzia di viaggio e turismo non deve essere uguale o simile alla denominazione di un'altra agenzia operante sul territorio nazionale e non è consentito, inoltre, adottare denominazioni di Comuni, di Province o di Regioni italiane.
Sul portale www.infotrav.it sono elencate tutte le denominazioni assunte dalle agenzia di viaggio già attive.
Prima di avviare l'attività o cambiare denominazione, è necessario presentare apposita richiesta al SUAP, che procederà con la prenotazione su portale www.infotrav.it. La denominazione richiesta non potrà essere utilizzata qualora, entro 90 giorni dalla data di prenotazione, non sia stata presentata apposita SCIA per l'avvio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo o per la variazione della denominazione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.
Le agenzie di viaggio e turismo devono stipulare una polizza assicurativa a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti verso i clienti (articolo 61 della Legge regionale 01/10/2015, n. 27).
L'agenzia deve inoltre inviare entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata per l'anno successivo.
Con Circolare regionale 01/02/2017, Regione Lombardia ha evidenziato le garanzie (obbligatorie) che rappresentano un requisito fondamentale per l'esercizio di questa specifica attività:
- polizza di responsabilità civile a favore del turista (articolo 61 della Legge regionale 01/10/2015, n. 27)
- polizza assicurativa, adesione a un fondo o garanzia bancaria che garantisca - in caso di insolvenza o fallimento di intermediario/organizzatore, il rimborso del presso versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del cliente stesso (articolo 50, comma 2 del Decreto legislativo 23/05/2011, n. 79).
L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare, non è soggetta a SCIA autonoma ma a comunicazione al SUAP dove sono collocati i locali in cui viene svolta l'attività e al SUAP a cui è stata inviata la SCIA dell'agenzia principale (articolo 58 della Legge regionale 01/10/2015, n. 27). In questo caso non è necessario nominare un nuovo direttore tecnico.