Il fungo epigeo è il fungo comune che cresce nei boschi e sui prati.
La vendita di funghi epigei freschi spontanei può essere effettuata se il richiedente ha già avviato un'attività tra quelle elencate o deve avviarne una nuova (ad esempio esercizio di vicinato, media struttura di vendita o grande struttura di vendita).
La vendita dei funghi coltivati freschi rimane invece assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli (Legge 23/08/1993, n. 352, art. 14 e Decreto del Presidente della Repubblica 14/07/1995, n. 376, art. 2).
Per svolgere l'attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
E' inoltre necessario indicare almeno un soggetto in possesso dell'attestato di idoneità identificazione specie fungine rilasciato dall'ATS (Decreto del Presidente della Repubblica 14/07/1995, n. 376, art. 2 e Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 105).
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Devono inoltre essere soddisfatti i requisiti sull'igiene dei prodotti alimentari stoccati, prodotti e venduti previsti dalla normativa vigente.
Approfondimenti
Si possono commerciare le specie di funghi epigei e freschi definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica 14/07/1995, n. 376, all. I e quelli indicati dalla Legge 23/08/1993, n. 352, art. 16. Oltre a queste è possibile commerciare anche le specie indicate dalla Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 107.
È possibile commerciare altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purchè riconosciute commestibili dalla competente autorità del Paese di origine.
L'elenco delle specie di funghi che è possibile commerciare con la denominazione di "funghi secchi" è indicato dalla Legge 23/08/1993, n. 352, art. 17 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 14/07/1995, n. 376, art. 5.
L'elenco delle specie di funghi che è possibile commerciare con la denominazione di "funghi porcini" è indicato dalla Legge 23/08/1993, n. 352, art. 17 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 14/07/1995, n. 376, art. 7.