I locali di pubblico spettacolo sono l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento nonché i servizi ed i disimpegni ad essi annessi (Circolare ministeriale 15/02/1951, n. 16, art. 16).
Ai sensi del Decreto ministeriale 19/08/1996, art. 1, com. 1, sono da considerarsi locali di pubblico spettacolo:
- teatri
- cinema
- auditorium e sale convegno
- locali per concerti e trattenimenti musicali
- sale da ballo e discoteche
- night club.
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Approfondimenti
Se la capienza complessiva del locale prevede un massimo di 200 persone è necessario presentare relazione tecnica redatta e firmata da professionista competente che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche definite dalla normativa vigente.
Se la capienza complessiva del locale prevede oltre 200 persone è necessario aver ottenuto licenza di agibilità (articolo 80 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"). La licenza sarà rilasciata dalla commissione per la vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico.
Se il locale di pubblico spettacolo ha una capienza superiore a 100 persone oppure ha una superficie lorda superiore a 200 m2 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151).
Se si somministrano alimenti e bevande limitatamente ai clienti dell'attività occorre presentare SCIA per somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività.
Se si somministrano alimenti e bevande al pubblico, occorre presentare SCIA per somministrazione di alimenti e bevande in aree soggette/non soggette a programmazione territoriale.
In ogni caso, per esercitare l'attività è infine necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.