Un soggetto (persona fisica o società) è commerciante quando esercita un'attività economica che consiste nell'acquistare merci per rivenderle. Il commerciante è un operatore economico diverso dall'industriale e dall'artigiano. Questi ultimi infatti acquistano merci per trasformarle in nuovi prodotti, non per rivenderle. Se l'industriale e l'artigiano vendono anche articoli da loro non prodotti sono soggetti alla disciplina del commercio.
Il commercio al dettaglio è quello esercitato da chi acquista merci e le rivende direttamente al consumatore finale, cioè al pubblico in generale.
Sono esercizi di vicinato gli esercizi che:
- hanno una superficie di vendita fino a 150 m2 per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti
- hanno una superficie di vendita fino a 250 m2 per i comuni al di sopra dei 10.000 abitanti.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita. È compresa l’area occupata da banchi, scaffalature e simili. Sono escluse le superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori, come gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte e i relativi corselli di manovra. L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri eventuali esercizi commerciali, anche se contigui.