Le sale del commiato sono luoghi dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato e posso essere gestite solo da soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre (Regolamento regionale 09/11/2004, n. 6, art. 42).
Per svolgere l'attività è necessario ottenere l’autorizzazione rilasciata dal SUAP ( Regolamento Regionale 09/11/2004, n. 6, art. 42) previa verifica che:
- sussistano i requisiti previsti dalla Legge regionale 30/12/2009, n. 33, art. 70, com. 7
- durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.
Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Devono inoltre essere rispettare le caratteristiche igienico-sanitarie previste previste dal Regolamento regionale 09/11/2004, n. 6, art. 42 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 14/01/1997.
La sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali (Regolamento regionale 09/11/2004, n. 6, art. 42).