Il fochino è una figura professionale che maneggia e prepara gli esplosivi. Questa mansione viene solitamente svolta nel campo minerario e nell'edilizia (demolizioni).
In particolare, il fochino:
- brilla le mine con innesco elettrico e a fuoco
- disgela le dinamiti
- confeziona e innesca le cariche e carica i fori da mina
- elimina le cariche esplose
Per svolgere l'attività è necessario ottenere la licenza rilasciata dal SUAP come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 19/03/1956, n. 302, art. 27.
L'autorizzazione ha validità triennale. In caso di scadenza è necessario presentare domanda di autorizzazione per il rinnovo.
Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
Approfondimenti
L'attività di fochino deve essere effettuata esclusivamente da personale che possiede l’attestato rilasciato dalla Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi. L’interessato deve inoltre possedere i requisiti soggettivi di idoneità (Decreto del Presidente della Repubblica 19/03/1956, n. 302, art. 27).
La Commissione deve accertare che il candidato possegga:
- i requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalità degli arti)
- la capacità intellettuale e la cultura generale indispensabili
- le cognizioni proprie del mestiere
- la conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina.
Gli aspiranti alla licenza devono consegnare alla Prefettura domanda in carta libera specificando l'oggetto della richiesta, le generalità del richiedente, il domicilio o recapito.
L'attività di fochino può essere effettuata solo dopo che il Questore della Provincia, in cui l'interessato risiede, rilascia il nulla osta (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 112, art. 163). Il nulla osta può essere negato o revocato quando ci sono motivi validi di carattere personale per il diniego o sono revocate le autorizzazioni di polizia in materia di armi.